Art. 18.
(Individualizzazione del trattamento).

      1. Il trattamento penitenziario deve salvaguardare la salute e la dignità dei detenuti e degli internati e sviluppare il loro senso di responsabilità e incoraggiare quelle attitudini e competenze che possono sostenerli nel reinserimento sociale.
      2. Nei confronti dei detenuti e degli internati è predisposta l'osservazione multiprofessionale della personalità, diretta all'accertamento dei bisogni di ciascuna persona connessi alle eventuali carenze fisio-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio alla instaurazione di una normale vita di relazione.
      3. Nell'ambito della osservazione di cui al comma 2 è anche offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione sulle condotte antigiuridiche addebitate. Tale riflessione non riguarda in alcun modo gli

 

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aspetti del risarcimento del danno conseguente al reato addebitato, che restano riservati alla sede giudiziaria dell'azione civile, se proponibile e proposta.
      4. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.
      5. Per ciascun detenuto e internato, in base ai risultati della osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento penitenziario da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. La prima formulazione del programma è redatta entro tre mesi dall'inizio della esecuzione.
      6. Le indicazioni generali e particolari della osservazione e del trattamento e i loro aggiornamenti sono inseriti, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale del detenuto o dell'internato, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi della osservazione e della attuazione del programma di trattamento, nonché i risultati di questo.
      7. Deve essere favorita la collaborazione dei detenuti e degli internati alle attività di osservazione e trattamento.
      8. I detenuti e gli internati, per la attuazione della finalizzazione costituzionale della pena e delle misure di sicurezza volte alla rieducazione alla risocializzazione, hanno diritto allo svolgimento della osservazione e alla predisposizione e successiva realizzazione, in costanza della collaborazione dell'interessato, del programma di trattamento previsto dal presente articolo.